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L’abbinabilità dei complessi deve essere documentata secondo la nuova normativa

Con riferimento alla recente introduzione della nuova normativa che regola i trasporti eccezionali in Italia, La preghiamo di prender visione di quanto segue:

I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali devono documentare l’abbinabilità dei complessi in uno dei seguenti modi:

  1. ai sensi dell’articolo 219, comma 3 del CdS
  2. ovvero con analoga attestazione dello stato d’origine,
  3. ovvero producendo copia di un’autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validità
  4. ovvero mediante attestazione rilasciata da un servizio tecnico come definito dall’art. 3, n. 31), della Direttiva 2007/46/CE e successive modifiche e integrazioni.

Per ulteriori informazioni a proposito delle novità introdotte con questo regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada vi invitiamo a contattarci.

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