Gentile Cliente,
Per gli autoarticolati è ammessa la lunghezza massima di 16,50 m se l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti ≤ 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti ≤ 2,04 m (v. art. 216, c. 1, Reg. CDS).
Se non vengono rispettate entrambe queste condizioni la lunghezza massima è 15,50 m.
Dopo la modifica dell'art. 61 CDS da parte della legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL 10.9.2021 n. 121, il trasporto su un autoarticolato avente lunghezza di 16,50 m di un oggetto sporgente posteriormente entro il nuovo limite di categoria (18,75 m) è possibile a condizione che:
- vi sia l'idoneità certificata del rimorchio, o dell'unità di carico ivi caricata, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare;
- siano rispettati i predetti limiti stabiliti nell'art. 216, c. 1, Reg. CDS;
- siano rispettate le condizioni di inscrivibilità in curva e fascia d'ingombro dell'autoarticolato, compreso il relativo carico, fissate dall'art. 217 reg. CDS.
Se vengono rispettate tutte le predette condizioni, il limite dimensionale di categoria in lunghezza dell'autoarticolato è di 18,75 m, per cui se, per effetto del carico indivisibile trasportato (ad esempio un container o una cassa mobile), si ha sporgenza posteriore entro i 3/10 della lunghezza del veicolo, il veicolo può circolare senza autorizzazione ex art. 10 CDS (sempreché non sia superata la lunghezza di 18,75 m).
In assenza di indicazioni ministeriali; si può ritenere che l'idoneità certificata dei semirimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare, nel caso di veicoli non immatricolati in Italia, debba risultare dal documento di circolazione o da documentazione rilasciata dagli uffici preposti a certificare tale idoneità. Questa dichiarazione sarebbe consigliabile averla a bordo con la traduzione in italiano.
NESSUNA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’