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Circolare DL 10 settembre 2021 n. 121 Art. 61 SAGOMA LIMITE 18m

Gentile Cliente,

 

con DL n. 121 del 10.09.2021 viene fra l’altro modificato l’Art. 61 del CdS ed in particolare la sagoma limite di un autoarticolato passa da 16.50m a 18m. In questo modo possono essere raggiunti i 18m di lunghezza complessiva senza necessità di autorizzazione per trasporti eccezionali.

La lunghezza totale di 18m può essere raggiunta ad esempio:

  1. dai soli veicoli come ad esempio un trattore per semirimorchio con un semirimorchio di 15m, oppure
  2. dalla merce indivisibile (come recitato dall’Art. 164 comma 2 del CdS) che con la sua sporgenza posteriore di ad esempio 1.5m porti la lunghezza totale del convoglio a carico di 18m. In questo caso la sporgenza posteriore deve essere segnalata da pannelli carichi sporgenti.

 

ATTENZIONE: ci sono ancora situazioni che necessitano di chiarimenti, come ad esempio:

  1. per semirimorchi allungabili, se sulla carta di circolazione viene prescritto l’obbligo di essere muniti di autorizzazioni Art. 10 a veicolo aperto; oppure
  2. se la carta di circolazione del veicolo indica: "Solo per il trasporto di carichi indivisibili".

 

Tali prescrizioni e altre devono essere rispettate fintanto che si trovano sulla carta di circolazione.

 

È possibile che l'adattamento alle direttive e ai regolamenti UE sulla lunghezza massima degli autoarticolati sia stato fatto senza prendere in considerazione tutte le situazioni possibili e sicuramente seguiranno dei chiarimenti.

Attualmente, per esempio, sembra chiaro che non è possibile raggiungere i 18 m con sbalzo e carico divisibile.

 

NESSUNA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA

 
 

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